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Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate sui provvedimenti attuativi delle misure per l’Ecobonus 2020

2020-07-28 10:47

Redazione

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Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate sui provvedimenti attuativi delle misure per l’Ecobonus 2020

Superbonus 110%: in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito

Superbonus 110%: in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus), previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.


Superbonus 110%, Ecobonus, sconto in fattura e cessione del credito: l’audizione dell’Agenzia delle Entrate

L’audizione dell’Agenzia delle Entrate produce il documento allegato che fa il punto della situazione in merito alle detrazioni introdotte con il Decreto Rilancio ed, in particolare, sulla possibilità per il contribuente di optare in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

 

Il documento dell’Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio dei seguenti argomenti:

 

1)Il quadro normativo di riferimento e le principali novità

2)I soggetti beneficiari del Superbonus

3)La misura dell’agevolazione Superbonus e gli interventi ammessi

4)I requisiti per l’accesso al Superbonus

5)Gli specifici adempimenti per accedere al Superbonus e le misure di prevenzione degli abusi

6)Le modalità di fruizione dell’agevolazione alternative alla detrazione fiscale. Lo sconto in fattura e la cessione del credito

7)Ulteriori interventi per i quali è possibile optare per lo sconto o la cessione del credito corrispondente alla detrazione

8)La possibilità di cedere ulteriormente il credito da parte del fornitore e degli altri cessionari

9)I preesistenti meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito

10)La responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari

11)Le iniziative dell’Agenzia delle Entrate per la diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al Superbonus.


Gli adempimenti per accedere al Superbonus e le misure di prevenzione degli abusi

Poiché l’agevolazione in esame è di particolare favore per i contribuenti in quanto riconosce un beneficio non pari ma addirittura superiore del 10% al costo degli interventi effettuati, il legislatore ha ritenuto di introdurre particolari adempimenti e misure di prevenzione (in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni similari), per contrastare eventuali comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative che, anche attraverso possibili accordi tra i contribuenti e i soggetti che realizzano gli interventi agevolabili, possano attribuire vantaggi indebiti.

 

In particolare, il contribuente deve ottenere:

 

1) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);

 

2) una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici  necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.


Le sanzioni

Nel caso in cui vengano rilasciate attestazioni o asseverazione infedeli il legislatore ha previsto la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele oltre all'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

 

I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.


La possibilità di cedere ulteriormente il credito da parte del fornitore e degli altri cessionari

Il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni.

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di predisposizione.

In particolare, nel provvedimento saranno riepilogati gli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto e saranno disciplinati i seguenti aspetti:

 

1)modalità e termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate: la comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di interventi con detrazione d’imposta spettante nella misura del 110 per cento, la citata comunicazione sarà, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;

 

2)contenuto del modello di comunicazione, nel quale andranno indicati i seguenti elementi: codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione, tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito), tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento), anno di sostenimento e importo della spesa; ammontare della detrazione spettante, dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito, codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110 per cento;

 

3)termini e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Come già previsto nei precedenti provvedimenti che hanno disciplinato le modalità di esercizio dell’opzione di cessione del credito o del contributo sotto forma di sconto, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.


Le iniziative dell’Agenzia delle Entrate per la diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al Superbonus

In considerazione delle potenziali ricadute positive per l’economia del nostro Paese derivanti dalla fruizione del Superbonus, al fine di agevolare quanto più possibile l’applicazione delle nuove disposizioni, le strutture dell’Agenzia delle Entrate sono impegnate nella:

 

1)pubblicazione di una guida a carattere divulgativo contenente una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio;

 

2)predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia nella quale saranno raccolti le norme di riferimento ed i documenti di prassi progressivamente emanati per metterli a disposizione dei contribuenti;

 

3)emanazione di una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

 

In allegato il documento completo dell'Agenzia delle Entrate.


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